Zone NON Metanizzate
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2010
OGGETTO: Individuazione delle Zone non metanizzate ai fini delle agevolazioni di cui all'art. 8,
comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alle disposizioni concernenti il
Gasolio e il GPL usati per riscaldamento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
– Il territorio del Comune di Motta di Livenza risulta parzialmente metanizzato ed inserito nella zona
climatica “E” come si evince dalla tabella allegato A) del D.P.R. 412 del 26/08/1993;
– Con precedenti deliberazioni consiliari, da ultima la n. 5 del 18.02.2002, sono state individuate le zone
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono da
considerarsi non metanizzate, su apposita planimetria redatta dall'ufficio tecnico comunale, sulla base
della cartografia fornita dalla società Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), ditta che gestisce la
distribuzione e la fornitura del gas metano nel Comune di Motta di Livenza;
– Le Leggi n. 448 del 23/12/1998, n. 488 del 23/12/1999, n. 354 del 23/11/2000, n. 388 del 23/12/2000
nonché la determinazione direttoriale del 23/01/2001 (G.U. del 30/01/2001) prevedono misure
agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti utilizzati come
combustibili per riscaldamento da applicarsi in porzioni territoriali edificate non metanizzate
appartenenti alla zona climatica E (comprese le aree su cui insistono case sparse) a condizione che tali
frazioni siano individuate con apposita delibera di Consiglio Comunale (art. 8 comma 10 lettera c)
della legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i.) ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
– Con nota del 31 dicembre 2009, Prt. n. 178604 R.U. e del 15 gennaio 2010 Prt. n. 5961 R.U.,
l’Agenzia delle Dogane ha comunicato le nuove condizioni relative all’applicazione della riduzione
del prezzo del gasolio e GPL, usati come combustibile per il riscaldamento in alcune zone del
territorio nazionale climaticamente svantaggiate;
– La nota sopra citata, precisa che dal 1° gennaio 2010 il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate, dei Comuni ricadenti
nella zona climatica “E”, e che restano salve dall’applicazione del beneficio le porzioni di territorio
“edificate, ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale, ivi
comprese le aree su cui insistono le case sparse”;
– Atteso che, al fine di garantire ai soggetti interessati la fruizione dell’agevolazione di cui trattasi, sono
state predisposte dall'Ufficio Tecnico Comunale apposite planimetrie (Allegati: Tav. 01 - Tav. 02), che
permettono l’individuazione delle zone non metanizzate, aggiornate alla consistenza della rete gas,
come da cartografia prodotta dalla società Ascopiave Spa di Pieve di Soligo (TV), trasmessa in data
05/03/2010 protocollo 4270 e aggiornata al 31.12.2008;
RILEVATO CHE:
– Per “zona non metanizzata”, si intende anche l’area esterna ad una fascia di 30 metri misurata fra il
ciglio della strada dotata della rete pubblica del gas metano e l'accesso alla proprietà privata o
dall'ultimo stacco della condotta, stabilendo che tale individuazione prevale sulle indicazioni
cartografiche;
– Per “case sparse” si intende tutto ciò che non rientri nelle definizione di “centro abitato”;
CONSIDERATO CHE:
– Occorre provvedere all’approvazione delle nuove planimetrie, predisposte dall'Ufficio Tecnico
Comunale, (Allegati: Tav. 01 - Tav. 02) per l’individuazione delle zone non metanizzate del territorio
comunale;
– DATO ATTO, che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art.12 comma 4 lettera c) della Legge n. 488/1999;
– VISTO, il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
– VISTO, il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità
tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
– PRECISATO, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
per cui non interessa il parere sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs
267/2000;
– DATO atto della illustrazione dell'argomento da parte dell'assessore Gargan e dei successivi
chiarimenti richiesti;
– RITENUTO pertanto di provvedere in merito;
– Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
– Di individuare, ai fini del beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lettera c) della legge 23 dicembre
1998 n. 448 applicabile alle sole frazioni del territorio comunale, le “zone non metanizzate” così
come riportate nelle allegate planimetrie (Allegati: Tav. 01 - Tav. 02), predisposte dall'Ufficio
Tecnico Comunale, sulla base cartografia prodotta dalla società Ascopiave Spa di Pieve di Soligo
(TV);
– Di individuare inoltre come “zona non metanizzata”, l’area esterna ad una fascia di 30 metri
misurata fra il ciglio della strada dotata della rete pubblica del gas metano e l'accesso alla proprietà
privata o dall'ultimo stacco della condotta, stabilendo che tale individuazione prevale sulle
indicazioni cartografiche;
– Di stabilire applicazione della presente deliberazione con effetto retroattivo al 01 gennaio 2010 non
essendo intervenuti da tale data, fino all'adozione del presente provvedimento, ampliamenti della
rete del gas metano, e ciò per permettere a coloro che hanno già provveduto a rifornirsi di
combustibile per riscaldamento di ottenere le agevolazioni previste per legge;
– Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello
Sviluppo Economico;
– Successivamente, stante la necessità e l'urgenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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