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  PEC Posta Elettronica Certificata

indirizzo ufficiale del Comune di Motta di Livenza di  PEC - Posta Elettronica Certificata:

 (*) ha

valore legale

solo se dialogo avviene tra caselle PEC, in quanto così si ha certezza legale del Mittente/Destinatario.

Posta elettronica certificata (PEC).
La posta elettronica certificata è  obbligatoria per le nuove imprese dal 29/11/2008, per quelle esistenti (entro tre anni dal 29.11.2008) e obbligatoria per la pubblica amministrazione.

Lo stesso obbligo si estende ai professionisti iscritti agli ordini/collegi, che entro il 29/11/2009 devono comunicare a Ordini o collegi il proprio indirizzo ed ai vari ENTI con cui si relazionano.

Ordini e collegi pubblicano un elenco riservato consultabile solo dalle pubbliche amministrazioni. Nei rapporti tra imprese, professionisti o PA, l’utilizzo della PEC sarà automatico anche senza la preventiva ac-cettazione del destinatario.
La consultazione telematica dei singoli indirizzi nei registri delle imprese e negli Albi dei professionisti è libera e gratuita. La consultazione degli elenchi è invece possibile solo per le pubbliche amministrazioni in relazione agli adempi-menti amministrativi di loro competenza.
 

Estratto Legge 2/2009
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di  PEC posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e del-la ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di pec (posta elettronica certificata). L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai ri-spettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell’articolo 47, comma 3 lettera a), del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n.82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall’articolo 47, commi 1e 2, del CAD Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponi-bilità ad accettarne l’utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L’estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

 

Il Decreto “Anti crisi” ha previsto l’obbligo, per le società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in Albi o elenchi e le Pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Il Decreto ha previsto scadenze differenziate a seconda del soggetto interessato:

1. per le società di nuova costituzione la PEC risulta immediatamente obbligatoria e deve essere richiesta alla costituzione della società. Come precisato nella Nota Unioncamere del 11.2.2009, la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata;

 

2. per le società già costituite al 29.11.2008 la PEC deve essere richiesta entro e non oltre il 29/11/2011 e deve essere comunicata al Registro imprese competente;

 

3. per i professionisti (avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) diviene obbligatoria dal 29.11.2009. I professionisti hanno l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC al proprio ordine professionale.

 N.B.: Sono esclusi da tale obbligo gli imprenditori individuali, i quali (al pari dei privati) possono in ogni caso, facoltativamente, richiedere un indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

Caratteristiche della PEC:
Caratteristica della posta elettronica certificata è che i messaggi  inviati attraverso la stessa casella assumono valore legale analogo alla raccomandata A/R e pertanto sono opponibili nei confronti dei terzi; i messaggi sono infatti trasmessi tramite gestori abilitati che ne garantiscono l’autenticità e l’integrità del messaggio, nonché il loro recapito.

N.B.: Affinché all’invio dei documenti mediante PEC o analogo strumento informatico sia riconosciuto valore legale è necessario che sia il mittente sia il destinatario del messaggio siano titolari di una casella di posta elettronica certificata.

L’invio dei messaggi di posta elettronica certificata avviene attraverso soggetti qualificati, i cosiddetti gestori abilitati, che, oltre a garantire l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi:
• si interpongono tra mittente e destinatario;
• comunicano e registrano l’avvenuto (o fallito) invio del messaggio;
• comunicano e registrano la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario.
L’elenco dei gestori abilitati può essere esaminato sul sito
www.cnipa.gov.it.
Riassumendo, la spedizione di un messaggio (e-mail) di posta elettronica certificata, prevede la presenza di 3 soggetti:
• il mittente, ossia il soggetto che intende spedire l’e-mail;
• il soggetto abilitato alla spedizione, ossia il gestore che si interpone tra mittente e destinatario, certifica il messaggio, provvede ad inviarlo al destinatario, cura l’emissione delle ricevute di invio e di ricevimento e conserva i dati identificativi di tutte le spedizioni effettuate.
• il destinatario, ossia il soggetto al quale il messaggio è indirizzato.
Il gestore, nel momento in cui il messaggio arriva nella casella di posta elettronica del destinatario, invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

Il messaggio di posta elettronica certificata può anche non arrivare a buon fine, ad esempio, perché il gestore riceve un messaggio non accettabile (non risponde ai requisiti formali richiesti dal sistema informatico) o non inviabile (contiene virus informatici).
Nei casi di interruzione della trasmissione del messaggio, il gestore è tenuto a:
• informare tempestivamente il mittente inviando allo stesso un avviso di non accettazione/rilevazione virus/mancata consegna contenente la motivazione per cui il messaggio non può essere accettato;
• conservare i messaggi ricevuti e “bloccati” per 30 mesi.
Se ad interrompere la trasmissione è il gestore del destinatario, questo è tenuto ad avvisare il gestore del mittente che a sua volta provvede a comunicare l’evento al mittente.

Amministrazioni pubbliche:
L’obbligo in esame interessa le Amministrazioni pubbliche, quali le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/99 (Agenzia delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, ecc.).

Risparmi della PEC:
“la … PEC è un sistema di posta elettronica in grado di superare le “debolezze” della posta elettronica e di poter essere utilizzata in qualsiasi contesto nel quale sia necessario avere prova opponibile dell’invio e della consegna di un documento elettronico.

La posta elettronica certificata si presenta come un’innovazione capace di generare enormi risparmi sul piano economico nei settori pubblici e privati e di semplificare i rapporti tra privati e tra costoro e la Pubblica Amministrazione”.
I vantaggi dell’utilizzo della PEC sono legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo della posta tradizionale (ogni invio PEC costa ZERO Euro ( 0€  invece del costi di prioritarie+racc.ar+buste *)
Deve però essere considerato che, poiché il messaggio inviato tramite PEC si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre maggiore attenzione ai messaggi ricevuti. Infatti, considerata la validità legale degli stessi, è dal momento della messa

*) LISTINO Poste Italiane spa

POSTA PRIORITARIA ITALIA Prezzi e tariffe
Scaglioni di peso                                                    
Piccolo
standard                                      
Medio
standard         
Extra standard
o qualunque formato non standard 
Fino a 20 g  0,60 euro  1,40 euro  1,40 euro 
Oltre 20 g e fino a 50 g  1,40 euro  1,40 euro  1,50 euro 
Oltre 50 g e fino a 100 g  --  1,50 euro  2,00 euro 
Oltre 100 g e fino a 250 g  --  2,00 euro  2,20 euro 
Oltre 250 g e fino a 350 g  --  2,20 euro  5,20 euro 
Oltre 350 g e fino a 1000 g  --  5,20 euro  8,00 euro 
Oltre 1000 g e fino a 2000 g  --  8,00 euro  8,00 euro 
Posta Raccomandata per l'Italia
Scaglioni di peso  
euro € 
fino a 20 g   3,30  €
oltre 20 g fino a 50 g   4,40  €
oltre 50 g fino a 100 g   4,75  €
oltre 100 g fino a 250 g   4,95  €
oltre 250 g fino a 350 g   5,35  €
oltre 350 g fino a 1000 g   7,35  €
oltre 1000 g fino a 2000 g   9,85  €

 


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